Regolamento d’istituto

 

Il regolamento interno d’Istituto è adottato dal Consiglio d’Istituto, organo di governo democratico dell’autonomia scolastica che, fatta salva la competenza del Collegio dei Docenti per quanto concerne la programmazione didattica, stabilisce gli indirizzi generali dell’organizzazione dell’attività scolastica.

Il presente regolamento si inserisce quindi nel novero degli strumenti organizzativi interni alla scuola previsti dalla Carta dei Servizi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi educativi, indicati dal PTOF, recependo in toto i principi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie superiori”, approvato con DPR.  249/98.

Nell’ambito delle finalità prioritarie perseguite (ordinato e proficuo svolgimento della “vita” dell’Istituto in armonia con le decisioni degli organi collegiali e della partecipazione più ampia di studenti, famiglie, operatori, nella progettazione e gestione delle varie attività) vengono in particolare disciplinati:

Orario delle Attività

Art. 1

L’orario delle lezioni è redatto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione, a sua discrezionale richiesta, di uno o più collaboratori secondo le esigenze indicate negli obiettivi formativi del P.T.O.F. e della situazione logistica e strutturale dell’Istituto.

Eventuali situazioni di disagio, dovute a trasporti, possono determinare la riduzione dell’ora di lezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

A metà mattinata è previsto un intervallo secondo l’orario stabilito per l’anno scolastico in corso; l’eventuale attività pomeridiana inizia, normalmente, dopo un intervallo di 1 ora di lezione dal termine dell’attività’ del mattino.

Art. 2

La presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le altre attività scolastiche è obbligatoria ed ogni assenza va debitamente giustificata.

Art. 3

Gli alunni devono entrare nell’Istituto nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Nelle giornate di freddo intenso è consentito l’ingresso nell’atrio della scuola alle 7.45, con il servizio di vigilanza disimpegnato dal personale collaboratore scolastico in servizio nell’atrio.

Art. 4

Il personale docente, in servizio alla prima ora, deve essere in classe nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni.

    Vigilanza degli Alunni

    Art.5

    L’ordinato accesso degli alunni nelle aule all’inizio delle lezioni avviene sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e di quello docente in servizio.

    Art. 6

    L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avviene sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico in servizio rispettivamente nella classe e nel piano. Per un agevole sfollamento può essere consentito dal Dirigente Scolastico l’uso delle due porte principali degli Istituti, previa assicurazione della presenza del per­sonale di servizio di vigilanza.

    Art. 7

    Durante l’intervallo l’insegnante dell’ora che si è conclusa assicura la vigilanza secondo le indicazioni organizzative delle sedi di appartenenza coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.

    Art. 8

    I trasferimenti in aule diverse da quelle speciali o di laboratorio devono essere ridotti al minimo, nel rispetto delle esigenze della didattica. L’obbligo di vigilanza è assolto dal personale collaboratore scolastico e dal docente che ha completato l’ora, se libero. In caso di spostamento su altro piano o laboratori, palestra, l’insegnante che sta completando l’ora e/o quello subentrante, se non impegnato successivamente con altra classe, accompagna gli studenti. In ogni caso il personale ausiliario collaborerà nella sorveglianza degli spostamenti. Durante l’intervallo è severamente proibito allontanarsi dall’Istituto: eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni disciplinari.

    Art. 9

    Durante l’ora di lezione gli studenti possono uscire dall’aula con il permesso dell’insegnante; sarà cura di quest’ultimo verificare che la richiesta derivi da un’effettiva esigenza ed evitare, nei limiti delle proprie possibilità, uscite frequenti ed ingiustificate. Il personale ausiliario, in servizio al piano, provvederà ad aprire i bagni, che risultano di norma usufruibili solo durante l’intervallo, in occasione di eventuali richieste autorizzate e segnaleranno tempestivamente usi impropri dei servizi.  Le uscite dall’aula degli studenti, a richiesta degli stessi, per pratiche di segreteria o per raggiungere la biblioteca, l’Ufficio del Dirigente, altri locali di servizio dell’Istituto si effettueranno, in caso di effettiva necessità, solo negli orari previsti da ciascuno di detti uffici.

    Art.10

    Ai sensi della Legge 146/90 e delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, saranno emanate dalla Dirigenza Scolastica precise disposizioni, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L.(contratto collettivo nazionale di lavoro) comparto scuola e degli accordi stipulati con R.S.U., cui il personale scolastico dovrà attenersi scrupolosamente, in caso di sciopero.

    Ritardi e le Uscite Anticipate

    Art.11

    Gli studenti in ritardo alla prima o alla seconda ora di lezione possono entrare nell’edificio scolastico e, a meno che il ritardo non sia di pochi minuti, attendere l’inizio dell’ora successiva vigilati dal personale in servizio. Eventuali docenti a disposizione potranno effettuare attività didattiche per gli studenti in attesa di riammissione in classe.

    Per gli studenti che hanno superato di pochi minuti il “ritardo breve” impostato nel sistema informatico e non trattenuti dalla vigilanza all’ingresso, il docente in aula potrà decidere di ammettere o meno lo studente per l’ora corrente di lezione, sulla base della reiterazione del ritardo, avendo cura di verificare che lo studente minorenne non ammesso in classe sarà vigilato dal personale in servizio.

    È bene che i genitori che accompagnano i minorenni in ritardo, entrino a scuola per giustificare di persona il figlio.

    Nel caso in cui il ritardo sia dovuto a situazioni eccezionali, (mezzi di trasporto, situazioni climatiche particolari ecc..), lo studente può essere subito accolto in classe, se si ritiene in tempo utile per trarre profitto dal tempo residuo della lezione. La giustificazione scritta del ritardo dovrebbe essere presentata all’ingresso a scuola e comunque, quando dovuto a imprevisti incontrati nel tragitto verso la scuola, il giorno successivo.

    Art.12

    Le richieste di entrata in Istituto dopo le ore 10.00 sono consentite agli studenti minorenni accompagnati da un genitore. Qualora il minorenne non sia accompagnato, il personale in servizio ammetterà lo studente a scuola ma contatterà telefonicamente la famiglia. Anche gli ingressi in ritardo dopo le ore 10.00 degli studenti maggiorenni saranno oggetto di verifica. I docenti coordinatori in particolare ma in generale tutti i docenti della classe segnaleranno al Consiglio di Classe ed ai genitori degli studenti, anomalie nel numero e nelle modalità delle assenze registrate.

    Art.13

    I ritardi e le uscite anticipate vanno annotati sul registro di classe e periodicamente comunicati alle famiglie tramite mezzi idonei (sistema on-line, lettera scritta o telefono), indistintamente per alunni maggiorenni e minorenni. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato si riserva di verificare l’attendibilità della richiesta.

    Sono di regola permesse al massimo tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate a quadrimestre, purché regolarmente giustificate. Saranno concesse eccezioni solo in presenza di adeguata documentazione scritta debitamente prodotta in Segreteria e sottoposta ad approvazione del Dirigente Scolastico.

    Gli studenti che a causa di impegni ricorrenti chiedano di uscire un numero superiore di volte, dovranno produrre adeguata documentazione che sarà sottoposta al vaglio della dirigenza.

    Per gli alunni che supereranno il limite di cui sopra senza aver prodotto giustificata motivazione, saranno presi provvedimenti disciplinari come da regolamento e saranno avvisate le famiglie per comprendere e trovare una soluzione alla reiterazione del comportamento negativo. Il Consiglio di Classe deciderà l’entità della sanzione che ricadrà sul voto di condotta e sulla partecipazione ad eventuali attività extracurricolari.

     

     

     

    Art.14

    Qualsiasi concessione di uscita anticipata rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico o dei sui collaboratori delegati.

    La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata entro l’intervallo della merenda salvo causa di forza maggiore e l’eventuale concessione immediatamente registrata, dal Docente in servizio, nel registro di classe.

    Art.15

    L’alunno minorenne potrà di norma lasciare anticipatamente l’Istituto solo in presenza di un genitore o di una persona delegata dalla famiglia. In via eccezionale, in presenza di seri motivi che impediscano ad un genitore di raggiungere la scuola, l’alunno minorenne potrebbe essere autorizzato ad uscire dalla scuola a seguito di richiesta scritta e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e contatto telefonico su numero registrato in segreteria, tenendo comunque conto della sua età.

    Art.16

    Le assenze e i ritardi vanno giustificati, tramite il libretto personale, dal genitore o da chi ne fa le veci per gli alunni minorenni, il giorno successivo e comunque entro una settimana.

    Lo studente maggiorenne ha la responsabilità delle proprie giustificazioni. La scuola si riserva di comunicare comunque alle famiglie assenze abituali o ripetute.

    Art.17

    Per le assenze superiori a 5 giorni, causate da malattia, cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico ai sensi della legge regionale n. 8 del 18 Aprile 2019 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa Regionale ” Art. 43, comma 2 “…. nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia (…)”. Il certificato medico va però presentato nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica, ad esempio per le malattie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale e per altre malattie contemplate nella circolare ministeriale n.4 del 13 marzo del 1998.

    Il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore può, a sua discrezione, richiedere la giustificazione diretta dei genitori, anche per gli alunni maggiorenni.

    In caso di assenze ripetute non opportunamente giustificate, il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Classe possono applicare le sanzioni disciplinari previste nell’apposito regolamento disciplinare.

    Uso delle Risorse Strumentali

    Art.18

    Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle competenze normative, nomina i responsabili degli spazi indicati al Capo IV dell’elenco in premessa e assegna (nei limiti della disponibilità), un’aula ad ogni classe.

    Art.19

    Il Consiglio d’Istituto regolamenta l’uso di tali spazi, sentito il parere dei relativi responsabili e previa proposta del Dirigente Scolastico. Ogni studente si fa carico di garantire il decoro e la conservazione di tutti i beni. Agli studenti è concessa la facoltà di richiedere l’uso di laboratori ed altre parti delle strutture scolastiche per attività integrative, aggiuntive e facoltative.

    Art.20

    Per tali spazi verrà esposto il regolamento d’uso con indicazione di:

    orario d’apertura (per biblioteca e palestra);
    modalità di accesso;
    uso del materiale e delle apparecchiature;
    codice comportamentale;
    nome del responsabile designato.
    Art.21

    Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi di vario genere, osservando disposizioni organizzative e di sicurezza.

    Eventuali danni (manomissioni, furti, atti di vandalismo) prodotti ai beni scolastici saranno posti, previo accertamento, a totale carico di chi li ha provocati.

    Se non riferibili ad un singolo responsabile potrebbero essere addebitati a coloro che in quel giorno hanno utilizzato la struttura danneggiata.

    Relativamente all’uso degli spazi esterni (cortile, parcheggio e strade adiacenti l’Istituto) si richiede agli studenti il massimo senso del decoro e pulizia, nonché un utilizzo razionale dei parcheggi, massima prudenza e bassa velocità nell’utilizzo di motorini e altri mezzi di locomozione, non solo per motivi di sicurezza ma anche per correttezza di comportamento.

    Art.22

    L’Istituto non risponde di oggetti personali, preziosi o materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto.
    L’uso dei cellulari segue apposito regolamento specificato nell’Appendice 1.

    Funzionamento degli Organi Collegiali

    Art.23

    La convocazione ordinaria degli organi collegiali avviene mediante comunicazione scritta esposta all’albo dell’Istituto almeno 5 giorni prima con obbligo degli interessati di sottoscrizione per presa visione. Per il Consiglio d’Istituto, e la componente genitori nei consigli di classe, la con­vocazione dovrà essere recapitata ai singoli membri nei termini temporali indicati.

    Art.24

    Il Presidente dell’organo collegiale può effettuare, in casi di riconosciuta urgenza sopraggiunta, convocazioni straordinarie, nelle 24 ore successive all’urgenza riscontrata.

    Art.25

    I componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva devono confermare la loro partecipazione alla convoca­zione ordinaria il giorno successivo al ricevimento della convocazione.

    Art.26

    Le convocazioni devono contenere:

    data, orario e luogo di svolgimento;
    ordine del giorno;
    indicazione del Presidente; eventuale documentazione da utilizzare o produrre al termine della riunione;
    tempi previsti di svolgimento della seduta.
    Art.27

    Le sedute del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide se presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Art.28

    Il Consiglio d’Istituto può, a richiesta dei suoi componenti approvata dalla maggioranza dei 2/3, convocare rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali, dei Collegi Professionali e comunque personalità di riconosciuta fama per approfondire argomenti di specifica competenza ed utilizzo generale.

    I rappresentanti convocati non partecipano comunque alla fase deliberante delle attività. In seno al Consiglio di Istituto possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione, anche su loro richiesta, gli studenti facenti parte della Consulta studenti relativamente a tematiche rilevanti per l’organizzazione della scuola, anche in ottemperanza al DPR 567/96.

    Art.29

    Il Presidente e i membri dell’organo collegiale possono richiedere l’inversione dell’ordine del giorno, previa approvazione da parte della maggioranza dei componenti.

    Art.30

    Qualunque componente dell’organo collegiale può chiede­re l’inserimento all’ordine del giorno di un determinato argomento, purché la richiesta venga presentata in data antecedente alla convocazione e sia documentata la motivazione.

     

    Art.31

    Possono essere sottoposte a votazioni proposte da inserire all’ordine del giorno fra le varie ed eventuali, purché la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’assemblea sia favorevole all’inserimento.

    Art.32

    All’inizio di ogni seduta e dopo la verifica del numero legale, l’organo collegiale dovrà espressamente dichiarare la validità e veridicità della verbalizzazione della seduta precedente, opportunamente pubblicata almeno 5 giorni prima all’Albo d’Istituto.

    Art.33

    Nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e del presente regolamento generale, dopo l’insediamento ogni organo collegiale potrà definire uno specifico regolamento tecnico-operativo, che diverrà parte integrante del presente.

    Assemblee

    Art.34

    All’inizio di ogni anno scolastico, dopo la definizione dei P.T.O.F. da parte degli organi competenti, viene definito il calendario di massima delle riunioni.

    Art.35

    Gli atti deliberativi degli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consigli di Classe aperti alle componenti sono resi di pubblica conoscenza interna, attraverso la pubblicazione all’Albo, ed esterna mediante l’attuazione delle procedure di accesso, previste dalle disposizioni vigenti (D.P.R. 352/92) e dal regolamento d’accesso dell’Istituto.

    Rapporto Scuola - Famiglia

    Art.36

    Sono favorite ed agevolate le forme attraverso le quali si realizzano le comunicazioni con studenti e genitori. Oltre ai mezzi informativi di cui agli articoli seguenti sono presenti in Istituto: bacheca per studenti, bacheca per genitori, bacheca sindacale.

    Art.37

    Per tale fine, in casi di ravvisata rapida necessità, sono utilizzabili tutte le apparecchiature di segreteria, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente collaboratore.

    Art.38

    Le comunicazioni ordinarie alle famiglie (ad es. in caso di scioperi e assemblee sindacali), vengono effettuate normalmente in forma scritta, con nota consegnata agli studenti, circolare letta in classe, nota su sito Internet ed eccezionalmente per via telefonica.

    Le stesse comunicazioni    possono essere acquisite, come quelle relative a valutazioni, assenze, ritardi e uscite anticipate, tramite password personale, collegandosi al sito Internet dell’Istituto (Registro Elettronico).

     

    Art.39

    All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti, nel quadro delle attività funzionali all’insegnamento, indicano l’ora settimanale per gli incontri con le fa­miglie.

    Art.40

    I genitori, anche non rappresentanti, possono partecipare, su richiesta del Consiglio e con autorizzazione del Dirigente, alle riunioni degli organi collegiali, non vincolate da disposizioni limitative generali.

    Art.41

    Nei periodi indicati dal calendario annuale delle attività predisposte, i docenti incontrano in orario pomeridiano le famiglie per le comunicazioni riguardanti il rendimento scolastico degli studenti.

    Art.42

    Il Dirigente Scolastico comunicherà direttamente e personalmente con le classi, nei casi segnalati e ritenuti necessari.

    Art.43

    Tutti i provvedimenti emessi in forma scritta saranno in copia affissi all’Albo d’Istituto.

    Art.44

    I rappresentanti di classe, sia degli studenti sia dei genitori, possono conferire con il Dirigente Scolastico nelle forme più rapide consentite dalla disponibilità.

    Critari Assembleari

    Art. 45

    Sono autorizzabili assemblee studentesche di classe o d’Istituto, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di 2 ore massimo al mese per le assemblee di classe e per l’orario di lezione di una giornata al mese per quelle d’Istituto. Queste ultime possono essere gestite anche con criteri differenti, come la concentrazione in giorni consecutivi in relazione a particolari iniziative socio–culturali.

    Art.46

    Le assemblee di classe sono richiedibili dai relativi rappresentanti, quelle d’Istituto dal Comitato Studentesco costi­tuito dai rappresentanti di classe.

    Art.47

    Il Comitato Studentesco deve presentare alla Dirigenza Scolastica, per la preventiva approvazione, il piano annuale delle assemblee.

    Art.48

    Le singole assemblee del piano annuale approvato devono essere confermate alla Dirigenza Scolastica almeno 5 giorni prima della data esecutiva prevista.

    Art.49

    Non possono, di norma, essere autorizzate assemblee nell’ultimo mese di lezione, né assemblee ricadenti in modo ricorrente nello stesso giorno della settimana.

     

    Art.50

    Tutte le assemblee si devono svolgere nel più assoluto rispetto delle regole comportamentali di correttezza e rispetto fra i partecipanti e verso le strutture.

    Art.51

    Nella prima seduta delle assemblee di classe e di Isti­tuto gli studenti eleggono il Presidente e il Segretario dell’as­semblea, avente il compito della verbalizzazione della seduta.

    Art.52

    Il Dirigente o un suo delegato può sciogliere, su segnalazione del personale scolastico addetto alla vigilanza, le assemblee in caso di non ordinato svolgimento.

     

    Art.53

    I genitori eletti nei consigli di classe costituiscono il Comitato dei Genitori.

    Art.54

    Il Comitato dei Genitori può richiede l’uso dei locali dell’Istituto, per svolgere in orario pomeridiano assemblee dei genitori.

    Art.55

    Il Comitato dei Genitori presenterà alla Dirigenza Scolastica, dopo ogni assemblea d’Istituto autorizzata, una relazione dettagliata sulle problematiche trattate.

    Accessi ai Servizi

    Art.56

    Le classi intermedie sono formate con il criterio del rispetto della continuità didattica. Gli studenti ripetenti vengono inseriti nelle classi in base alle richieste formulate ed alle esigenze di un’equa distribuzione fra le sezioni.

    Art.57

    Le classi iniziali vengono formate con un’equa distribuzione degli allievi in relazione all’indirizzo di studi scelto, al profitto conseguito nella Scuola Secondaria di Primo Grado e tenendo presenti, quando possibile, eventuali richieste formulate al momento dell’iscrizione.

    Art.58

    Viene effettuata la composizione potenziata da elementi positivi, in presenza di un alunno “H”.

    Art.59

    Viene rispettata la territorialità di provenienza, purché il gruppo non sia tanto numeroso da determinare scompensi all’in­terno della classe formata rispetto agli altri criteri di composizione.

    Art.60

    Si possono formare squadre di educazione fisica per gruppi classe, quando le esigenze organizzative e didattiche della disciplina lo consentano.

     

    Art.61

    Nelle classi con maggioranza di alunni che non seguono l’insegnamento della Religione cattolica, si sistemerà nell’orario generale di lezione e nei limiti delle possibilità generali, l’insegnamento della disciplina alla prima o all’ultima ora.

    Art.62

    Gli insegnanti vengono assegnati alle classi secondo il principio, ove possibile, della continuità didattica e delle specifiche richieste per corsi sperimentali.

    Art.63

    Il Direttore dell’Ufficio Tecnico è il Dirigente Scolastico, che individua le competenze e designa il docente Tecnico-Pratico, dell’area assegnata in organico, per tale funzione.

    All’Ufficio Tecnico possono essere assegnati dal Dirigente, in via temporanea e nei limiti dei carichi di lavoro individuati, assistenti tecnici delle varie aree, a supporto del docente Tecnico-Pratico.

    Note Disciplinari

    Art.64

    Secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 241/90 sono stati individuati i “Responsabili dei procedimenti amministrativi” con i tempi di definizione degli stessi atti.

    Art.65

    Oltre le procedure ordinarie indicate nella parte III della “Carta dei Servizi”, l’utente, in applicazione della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92, può accedere ai documenti amministrativi secondo le indicazioni richiamate dalle stesse disposizioni.

    Art.66

    La disciplina dei casi di esclusione di accesso ad atti specifici è oggetto di apposito regolamento.

    Art.67

    Si disciplina l’esclusione dall’accesso agli atti secondo i casi previsti dall’Art. 8 del D.P.R. 352/92, garantendo comunque la visione degli atti ammini­strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici soggettivi.

    Art.68

    Il corrispettivo omnicomprensivo per il rilascio di copia dei documenti amministrativi è regolamentato secondo normativa vigente, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio (C.M. 163/93). Capo XI – Tutela della privacy (L. 675/96 – Dlgs 196/2003)

    Art.69

    In applicazione delle Leggi sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati personali acquisiti o che verranno acquisiti, sono e saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali nei limiti stabiliti dalle stesse Leggi e Regolamenti in atto.

    Art.70

    Al momento dell’instaurazione del rapporto giuridico, si procede alla prescritta informativa garantendo all’interessato l’uso lecito e corretto dei dati personali precisando la maniera del trattamento, (cartaceo, informatico, verbale e altro) e rendendo nota la facoltà per l’interessato stesso di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003.

    Art.71

    L’Amministrazione procederà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ad un’attenta valutazione delle situazioni che possano implicare contemporaneamente possibilità di accesso ai documenti amministrativi, (diritto alla trasparenza) e necessità di garantire la riservatezza personale.

    Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla Carta dei Servizi scolastici d’Istituto, di cui esso e’ parte integrante e alle disposizioni relative in materia, compreso il redigendo Documento Programmatico sulla Sicurezza.

    Allegati

    Appendice_1_Regolamento_cellulari.pdf

    REGOLAMENTO-ISTITUTO.pdf