Regolamento d’istituto

 Il regolamento interno è adottato dal Consiglio d’Istituto, organo di governo democratico dell’autonomia scolastica che, fatta salva la competenza del Collegio dei Docenti per quanto concerne la programmazione didattica, stabilisce gli indirizzi generali dell’organizzazione dell’attività scolastica.

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 134 del 8 agosto 2025  recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e al D.P.R. 24/06/1998 n. 249, concernente lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” nonché del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con D.P.R. n. 275 dell’08/03/99 . È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa e alla Carta dei Servizi adottati dall’Istituto.

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi ispiratori

  1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione che si realizza mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile e critica. Rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e costituzionali.

  2. Essa è volta al perseguimento dell’obiettivo primario della crescita della persona in tutte le sue manifestazioni; opera per garantire la formazione della cittadinanza partecipata e la realizzazione del diritto allo studio.

  3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’Istituzione scolastica attiverà azioni finalizzate alla creazione di un ambiente educativo che tenga conto delle seguenti indicazioni:

    1. uso di un registro linguistico adeguato ad un contesto che è prioritariamente luogo di cultura e di crescita sia sociale, sia professionale;

    2. comportamenti che siano rispettosi dei valori delle persone, dei locali e delle attrezzature.

Art. 2 – Orario delle Attività

  1. L’orario delle lezioni, articolato dal lunedì al venerdì, è redatto dal Dirigente Scolastico, con il supporto, a sua discrezionale richiesta, di uno o più collaboratori secondo le esigenze indicate negli obiettivi formativi del P.T.O.F. e della situazione logistica e strutturale dell’Istituto.

  2. Eventuali situazioni di criticità, dovute a trasporti, possono determinare la riduzione dell’ora di lezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

  3. A metà mattinata è previsto un intervallo secondo l’orario stabilito e nella giornata di rientro una pausa pranzo compresa nel tempo scuola, che verrà svolta all’interno dell’Istituto, sotto la sorveglianza del personale ATA e dei docenti.

  4. La presenza degli studenti e delle studentesse alle lezioni e a tutte le altre attività scolastiche è obbligatoria ed ogni assenza va debitamente giustificata. È altresì obbligatoria la regolare frequenza alle lezioni.

  5. Ai sensi del Regolamento riguardante le norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR 22.06.2009 n.122 e al D.P.R. 135 dell’8 agosto 2025,  per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni deliberato, consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline.

  6. Le deroghe al limite minimo di presenza di cui al comma precedente, sono previste per casi eccezionali, certi, documentati e sono:

  1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

  2. terapie e/o cure programmate;

  3. donazioni sangue;

  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (studente atleta di alto livello);

  5. motivi di ordine personale adeguatamente documentati e opportunamente valutati. 

  1. Gli studenti devono entrare nell’Istituto nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Nelle giornate di freddo intenso è consentito l’ingresso nell’atrio della scuola non prima delle 7.45,  vigilati dal personale collaboratore scolastico in servizio nell’atrio.

  2. Il personale docente, in servizio alla prima ora, deve essere in classe nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni.

  3. L’accesso dei visitatori dovrà essere regolato e verificato dal personale di portineria che avrà cura di controllare le generalità e il motivo della visita.

Art. 3 – Vigilanza degli Studenti

  1. Le norme generali di seguito enunciate sono integrate dalla “Regolamentazione degli aspetti organizzativi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la vigilanza sugli studenti” deliberata dal Consiglio di Istituto il 06/10/2021. 

  2. L’ordinato accesso degli studenti nelle aule all’inizio delle lezioni avviene sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e di quello docente in servizio.

  3. L’uscita degli studenti, al termine delle lezioni, avviene sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico in servizio rispettivamente nella classe e nel piano. Per un agevole sfollamento può essere consentito dal Dirigente Scolastico l’uso delle due porte principali degli Istituti, previa assicurazione della presenza del personale di servizio di vigilanza.

  4. Durante l’intervallo e la pausa pranzo nella giornata di rientro l’insegnante dell’ora che si è conclusa assicura la vigilanza secondo le indicazioni organizzative delle sedi di appartenenza coadiuvato dal personale collaboratore scolastico e dai docenti incaricati alla vigilanza ai piani.

  5. I trasferimenti in aule diverse da quelle speciali o di laboratorio devono essere ridotti al minimo, nel rispetto delle esigenze della didattica. L’obbligo di vigilanza è assolto dal docente che ha completato l’ora e dal personale collaboratore scolastico. In caso di spostamento su altro piano, laboratorio o palestra, l’insegnante curricolare o di sostegno che sta completando l’ora, se non impegnato successivamente in altra classe, accompagna gli studenti. Nel caso di docente in compresenza (ITP o sostegno), gli studenti dovranno sempre essere accompagnati. In ogni caso il personale ausiliario collabora nella sorveglianza degli spostamenti. Durante l’intervallo è severamente proibito allontanarsi dall’Istituto: eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni disciplinari.

  6. Durante l’ora di lezione gli studenti possono uscire uno alla volta dall’aula con il permesso dell’insegnante; sarà cura di quest’ultimo verificare che la richiesta derivi da un’effettiva esigenza ed evitare, nei limiti delle proprie possibilità, uscite frequenti ed ingiustificate. Il personale ausiliario, in servizio al piano, provvederà ad aprire i bagni, che risultano di norma fruibili solo durante l’intervallo, in occasione di eventuali richieste autorizzate e segnaleranno tempestivamente usi impropri dei servizi.  Le uscite dall’aula degli studenti, a richiesta degli stessi, per pratiche di segreteria o per raggiungere la biblioteca, l’Ufficio del Dirigente, altri locali di servizio dell’Istituto si effettueranno, in caso di effettiva necessità.

  7. Ai sensi della Legge 146/90 e delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, saranno emanate dalla Dirigenza Scolastica precise disposizioni, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) comparto scuola e degli accordi stipulati con R.S.U., cui il personale scolastico dovrà attenersi scrupolosamente, in caso di sciopero.

Art. 4 – Ingresso a scuola  

L’ingresso a Scuola è registrato attraverso il badge personale e deve avvenire entro le ore 8:00. Gli ingressi oltre la predetta ora sono considerati ritardi.

Art. 5 – Ritardi e Uscite anticipate

  1. Agli studenti in ritardo alla prima ora sarà segnalato sul registro elettronico:

    1. Il ritardo breve (RB) se il ritardo è minore o uguale a 5 minuti (non deve essere giustificato);

    2. Il ritardo lungo (R) se il ritardo supera i 5 minuti (deve essere giustificato).

  2. Agli studenti in ritardo è consentito l’ingresso in aula fino a 5 minuti dopo l’orario di inizio della lezione in corso.

  3. Gli studenti che hanno superato il ritardo di cui al comma precedente, resteranno nell’edificio scolastico vigilati dal personale in servizio, ma dovranno aspettare l’inizio dell’ora successiva per accedere alle lezioni. Il docente in aula potrà richiedere di ammettere o meno lo studente per l’ora corrente di lezione, sulla base della valutazione del singolo caso e delle attività programmate.  

  4. È bene che i genitori che accompagnano i minorenni in ritardo, entrino a scuola per giustificare di persona il figlio.

  5. Nel caso in cui il ritardo sia dovuto a situazioni eccezionali, (mezzi di trasporto, situazioni climatiche particolari ecc..), lo studente può essere subito accolto in classe, se si ritiene in tempo utile per trarre profitto dal tempo residuo della lezione. La giustificazione del ritardo dovrà essere prodotta prima dell’ingresso a scuola e comunque, quando dovuto a imprevisti incontrati nel tragitto verso la scuola, non appena possibile.

  6. Le richieste di entrata in Istituto dopo le ore 10.00 sono consentite agli studenti minorenni accompagnati da un genitore. Qualora il minorenne non sia accompagnato, il personale in servizio ammetterà lo studente a scuola ma contatterà telefonicamente la famiglia. Anche gli ingressi in ritardo dopo le ore 10.00 degli studenti maggiorenni saranno oggetto di verifica. I docenti coordinatori in particolare ma in generale tutti i docenti della classe segnaleranno al Consiglio di Classe ed ai genitori degli studenti anomalie nel numero e nelle modalità delle assenze registrate.

  7. I ritardi e le uscite anticipate vengono annotati sul registro elettronico e le famiglie sono tenute a prenderne visione costantemente, indistintamente per studenti e studentesse maggiorenni e minorenni. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato si riserva di verificare l’attendibilità della richiesta di uscita.

  8. Sono di regola permesse al massimo tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate a quadrimestre, purché regolarmente giustificate. Saranno concesse eccezioni solo in presenza di adeguata documentazione scritta debitamente prodotta in Segreteria e sottoposta ad approvazione del Dirigente Scolastico.

  9. Gli studenti, che a causa di impegni ricorrenti chiedono di uscire per un numero superiore di volte, dovranno produrre adeguata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del Dirigente o dei suoi collaboratori.

  10. Qualsiasi concessione di uscita anticipata, che dovrà essere presentata entro la seconda ora di lezione, rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico e dei collaboratori delegati.

  11. L’alunno minorenne potrà di norma lasciare anticipatamente l’Istituto solo in presenza di un genitore o di una persona delegata dalla famiglia. In via del tutto eccezionale e non reiterabile, in presenza di seri e documentati motivi che impediscano ad un genitore di raggiungere la scuola, l’alunno minorenne potrà essere autorizzato ad uscire dalla scuola a seguito di richiesta scritta e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e contatto telefonico su numero registrato in segreteria, tenendo comunque conto della sua età.

Art. 6 – Giustificazioni

  1. Le assenze e i ritardi vanno giustificati sul registro elettronico il giorno successivo. 

  2. Lo studente maggiorenne ha la responsabilità delle proprie giustificazioni. La scuola si riserva di comunicare comunque alle famiglie assenze abituali o ripetute. Per gli studenti minorenni dovranno provvedere i genitori, i tutori o chi ne fa le veci.

  3. Per le assenze superiori a 5 giorni, causate da malattia, cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico ai sensi della legge regionale n. 8 del 18 aprile 2019 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa Regionale” Art. 43, comma 2 “…. nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia (…)”. Il certificato medico va però presentato nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica, ad esempio per le malattie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale e per altre malattie contemplate nella circolare ministeriale n.4 del 13 marzo del 1998. 

  4. In caso di assenze ripetute non opportunamente giustificate, il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Classe possono applicare le sanzioni previste nell’apposito regolamento disciplinare.

Art. 7 – Uso delle Risorse Strumentali

  1. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle competenze normative, nomina i responsabili degli spazi laboratoriali e assegna (nei limiti della disponibilità), un’aula ad ogni classe. 

  2. L'organizzazione e la gestione dei laboratori è affidata collegialmente a tutti i docenti che vi svolgono attività didattica, secondo le indicazioni che il coordinatore di indirizzo vorrà fornire, sentito l’Ufficio Tecnico.

Art. 8 – Laboratori

  1. Ogni studente è responsabile del decoro e della conservazione di tutti i beni. I docenti e il personale ATA, ciascuno preposto a ruoli e competenze specifiche, assicurano la necessaria vigilanza anche sulle attività realizzate. L’accesso ai laboratori ed alle aule speciali è consentito agli studenti fuori dell’orario delle lezioni per motivi di studio e di approfondimento, purché possa essere assicurata la presenza di un docente che ne assume la responsabilità.

  2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi di vario genere, osservando disposizioni organizzative e di sicurezza.

  3. Eventuali danni (manomissioni, furti, atti di vandalismo) prodotti ai beni scolastici saranno posti, previo accertamento, a totale carico di chi li ha provocati.

  4. Se non riferibili ad un singolo responsabile potrebbero essere addebitati a coloro che in quel giorno hanno utilizzato la struttura danneggiata.

Art. 9 – Biblioteca

  1. La biblioteca è aperta anche in orario pomeridiano. Gli studenti possono accedervi autonomamente, previa autorizzazione e apposizione di firma sul registro delle presenze. I libri possono essere consultati nella biblioteca o presi in prestito per un ragionevole periodo di tempo (non più di un mese). Non possono essere date in prestito opere di consultazione (dizionari, enciclopedie). 

  2. La palestra e le strutture esterne polivalenti possono essere utilizzate, alla presenza di uno dei docenti di scienze motorie, anche in orario pomeridiano, per le attività deliberate. Le attività sportive devono essere coordinate ed organizzate dal Dipartimento di Scienze Motorie.

Art. 10 – Spazi esterni

Relativamente all’uso degli spazi esterni (cortile interno, spazi verdi e strutture polivalenti) si richiede agli studenti il massimo senso del decoro e pulizia. In particolare l’utilizzo del cortile interno, per evitare il sovraffollamento, potrà essere utilizzato da non più di n. 4 classi contemporaneamente vigilate costantemente dal docente in orario. 

Art. 11 – Effetti personali

L’Istituto non risponde di oggetti personali, preziosi o materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. I locali della palestra sono dotati di armadio con chiave, in custodia al docente, dove è necessario riporre ogni effetto di valore. 

Art. 12 – Divieto di utilizzo dei cellulari in classe

  1. In ottemperanza della C.M. 3392 del 16/06/2025 è vietato utilizzare gli smartphone a scuola per tutta la durata dello svolgimento dell’attività didattica. 

  2. Gli studenti sono tenuti a consegnare i propri cellulari all’inizio della prima ora di lezione. I telefoni spenti saranno inseriti in custodie numerate, affisse alle pareti. Gli studenti trasferiranno personalmente i propri device negli spostamenti della classe in aula diversa che dovranno essere nuovamente riposti a trasferimento avvenuto. La riconsegna definitiva avverrà a fine giornata o al momento della eventuale uscita anticipata. Gli insegnanti vigileranno affinché non si verifichino incidenti che possano danneggiare o sottrarre il bene custodito per tutto il tempo della lezione. Gli studenti potranno accedere di nuovo ai propri smartphone soltanto durante l’intervallo e la pausa pranzo. 

  3. Resta inteso che l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto nei Piani Individualizzati e Personalizzati come supporto alla didattica per particolari esigenze ovvero per motivate necessità di salute. 

  4. Gli studenti che durante le lezioni utilizzeranno un cellulare in classe senza autorizzazione saranno soggetti a sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari avranno gravità crescente e proporzionale al reiterarsi del comportamento scorretto. 

  5. L’uso improprio del cellulare, foto e registrazione di filmati non autorizzati e diffusi sui social, possono configurarsi come reato di natura penale, punito dalla legge. 

  6. Il presente articolo si applica a qualsiasi altra tipologia di device, salvo nei casi in cui l’utilizzo sia espressamente autorizzato dal Consiglio di Classe per documentati motivi didattici.

Art. 13 – Sicurezza

  1. I docenti e i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di informare tempestivamente il responsabile della sicurezza, R.S.P.P., nel caso in cui ravvisino oggetti e situazioni che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità della popolazione scolastica.

  2. Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza del lavoro – D.lgs. 09/04/2008 n. 81 – si fa riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi.

TITOLO II – ORGANI COLLEGIALI

Art. 14 – Disposizioni generali

  1. La convocazione degli organi scolastici deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni, salvo casi di particolare urgenza.

  2. La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del presidente dell’organo scolastico, mediante apposito avviso pubblicato sulla bacheca del registro elettronico.

  3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora, il luogo e, ove possibile, la durata della riunione.

  4. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, inserito su apposito registro a pagine numerate e timbrate.

  5. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto – il numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli validamente espressi, escluse le astensioni – in caso di parità prevale il voto del presidente.

  6. Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri, pur mantenendo le proprie specificità.

  7. I componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono tenuti a confermare la loro partecipazione alla convocazione ordinaria il giorno successivo al ricevimento della convocazione.

  8. All’inizio di ogni seduta e dopo la verifica del numero legale, l’organo collegiale dovrà espressamente dichiarare la validità e veridicità della verbalizzazione della seduta precedente, opportunamente pubblicata almeno 5 giorni prima.

  9. Nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e del presente regolamento generale, dopo l’insediamento ogni organo collegiale potrà definire uno specifico regolamento tecnico-operativo, che diverrà parte integrante del presente.

Art. 15 – Consiglio di classe

  1. Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell’attività didattico-educativa, ivi compresa quella fuori aula, sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti e degli indirizzi del Consiglio di Istituto.

  2. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente o dal Coordinatore e convocato mediante circolare dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

  3. È composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti degli studenti, delle studentesse e dei genitori.

  4. Il Consiglio di classe, costituito con la sola componente docenti, si riunisce per le valutazioni periodiche e finali degli studenti e in ogni altro caso ritenuto necessario.

  5. Delle sedute dei Consigli di classe sarà redatto apposito verbale, il segretario verbalizzante dovrà essere persona diversa dal coordinatore.

Art. 16 – Collegio dei docenti

  1. La composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale del Collegio dei docenti sono contenuti nell’art. 7 del D. Lg. n. 297 del 16/04/94 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni in merito.

  2. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico con le seguenti modalità:

  • durante il periodo delle attività didattiche a mezzo di avviso interno, almeno cinque giorni prima del giorno previsto per la riunione;

  • in casi eccezionali, con qualunque mezzo idoneo e con contemporanea comunicazione dell’ordine del giorno.

  1. Il Dirigente Scolastico è inoltre tenuto a convocare il Collegio entro dieci giorni dalla data di richiesta avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei docenti. In tal caso l’ordine del giorno inizia con gli argomenti proposti dai richiedenti la convocazione.

  2. Il Collegio dei docenti, al fine di poter meglio adempiere ai compiti ad esso affidati dalla legge e dalle altre norme in vigore, costituisce al proprio interno commissioni di lavoro e di studio, nominando i componenti (es. dipartimenti disciplinari).

  3. La votazione deve essere segreta quando si faccia questione di persone o nei casi in cui la maggioranza dei presenti lo richieda. La votazione palese avverrà per alzata di mano, salvo diverse motivate richieste.

Art. 17 – Consiglio di Istituto

  1. Il Presidente, nella persona del genitore eletto, convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della Giunta Esecutiva o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

  2. Il Consiglio di Istituto ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti l’attività scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. D.P.R. 31/05/74 n. 416.

  3. Il Consiglio d’Istituto può, a richiesta dei suoi componenti approvata dalla maggioranza dei 2/3, convocare rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali, dei Collegi Professionali e comunque personalità di riconosciuta fama per approfondire argomenti di specifica competenza ed utilizzo generale. I rappresentanti convocati non partecipano comunque alla fase deliberante delle attività.

Art. 18 – Comitato per la valutazione dei docenti

Per quanto riguarda la composizione e le funzioni del comitato di valutazione si rinvia all’art.1, co. 129, L.107/2015 che ha modificato l’art.11 del T.U. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 19 – Rapporto Scuola - Famiglia

  1. Sono favorite e agevolate le forme attraverso le quali si realizzano le comunicazioni con studenti e genitori. Oltre ai mezzi informativi di cui agli articoli seguenti sono utilizzate: bacheca per studenti, bacheca per genitori, bacheca sindacale.

  2. Per tale fine, in casi di ravvisata rapida necessità, sono utilizzabili tutte le apparecchiature di segreteria, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente collaboratore.

  3. Le comunicazioni ordinarie alle famiglie (ad es. in caso di scioperi e assemblee sindacali) vengono effettuate normalmente in forma scritta, con nota sul registro elettronico. 

  4. All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti indicano l’ora settimanale per gli incontri con le famiglie.

  5. I genitori, anche non rappresentanti, possono partecipare, su richiesta del Consiglio e con autorizzazione del Dirigente, alle riunioni dell’organo collegiale, non vincolate da disposizioni limitative generali.

  6. Nei periodi indicati dal calendario annuale delle attività predisposte, i docenti incontrano in orario pomeridiano le famiglie per le comunicazioni riguardanti il rendimento scolastico degli studenti.

  7. Il Dirigente Scolastico comunicherà direttamente e personalmente con le classi, nei casi segnalati e ritenuti necessari.

  8. I rappresentanti di classe, sia degli studenti sia dei genitori, possono conferire con il Dirigente Scolastico nelle forme più rapide consentite dalla disponibilità e su appuntamento.

Art. 20 – Criteri Assembleari

  1. Sono autorizzabili assemblee studentesche di classe o d’Istituto, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di 2 ore massimo al mese per le assemblee di classe e per l’orario di lezione di una giornata al mese per quelle d’Istituto. 

  2. Le assemblee studentesche (d’Istituto e di classe), entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico, devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

  3. Le assemblee di classe sono richiedibili dai relativi rappresentanti, quelle d’Istituto dai Rappresentanti di Istituto.

Art. 21 – Assemblee di Istituto

  1. La richiesta di assemblea ordinaria, recante l’ordine del giorno, va inoltrata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento e quindici giorni nel caso di esperti esterni. 

  2. L’assemblea, preannunciata con apposito avviso del Dirigente Scolastico, potrà svolgersi anche disgiunta in Biennio e Triennio al fine di qualificare la partecipazione attenta ed attiva degli studenti e consentire un corretto utilizzo degli spazi. 

  3. Non sono previste assemblee nella giornata di rientro pomeridiano.

  4. Nel caso in cui l’assemblea si chiudesse prima del termine indicato, gli studenti sono tenuti a tornare in classe dove, effettuato il contrappello, sarà ripreso il lavoro didattico.

  5. All’assemblea hanno facoltà di partecipare le altre componenti della scuola ed eventuali esperti esterni, questi ultimi previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, rilasciata sulla base di criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

  6. Non possono essere autorizzate assemblee nell’ultimo mese di lezione, né assemblee ricadenti in modo ricorrente nello stesso giorno della settimana.

  7. Tutte le assemblee si devono svolgere nel più assoluto rispetto delle regole comportamentali di correttezza e rispetto fra i partecipanti e verso le strutture.

  8. Il Dirigente o un suo delegato può sciogliere, su segnalazione del personale scolastico addetto alla vigilanza, le assemblee in caso di non ordinato svolgimento.

Art. 22 – Assemblea di classe

Può essere autorizzata non più di una assemblea di classe al mese da richiedersi almeno cinque giorni prima della data di effettuazione con comunicazione dell’ordine del giorno. Deve, in ogni caso, essere garantita la rotazione delle discipline impegnate dalle ore necessarie per l’assemblea nonché la presenza in classe del docente dell’ora durante la quale questa si svolge.

Art. 23 – Assemblee dei genitori

I genitori eletti nei consigli di classe costituiscono il Comitato dei Genitori. Il Comitato dei Genitori può richiedere l’uso dei locali dell’Istituto, per svolgere in orario pomeridiano assemblee dei genitori. Il Comitato dei Genitori presenterà alla Dirigenza Scolastica, dopo ogni assemblea d’Istituto autorizzata, una relazione dettagliata sulle problematiche trattate.

TITOLO III – NORME DI VITA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI

Art. 24 – Diritti

Lo studente ha diritto:

  1. a vedere rispettata in ogni situazione la sua identità e dignità personale;

  2. ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;

  3. ad una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno;   

  4. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica;

  5. di chiedere ai docenti di esporre e chiarire i fini e i metodi del loro insegnamento e, ove possibile, assumere un ruolo propositivo ai fini della programmazione didattico-educativa;

  6. di chiedere alla conclusione di ogni prova il giudizio dell’insegnante e l’indicazione di particolari manchevolezze nella preparazione o nel metodo di studio, affinché gli sia consentito di superare eventuali lacune;

  7. di prendere visione delle prove di verifica scritte che verranno corrette dagli insegnanti valutate e consegnate agli studenti entro 15 giorni e comunque sempre prima della prova successiva;

  8. al rispetto della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I dati personali e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all’interno della comunità scolastica nel rispetto del GDPR- Regolamento UE 2016/679.

 Art. 25 – Doveri

  1. I doveri degli studenti, così come stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - sono finalizzati a garantire una vita scolastica armoniosa ed equilibrata ed a sviluppare il fondamentale senso di appartenenza alla comunità scolastica.

  2. Lo studente ha il dovere di:

  1. rispettare la dignità, l’identità personale e la libera manifestazione del pensiero di tutti coloro con i quali si trovi ad interagire all’interno della comunità scolastica;

  2. comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;

  3. frequentare regolarmente il corso di studi e rispettare le norme che ne regolano l’organizzazione;

  4. impegnarsi attivamente e responsabilmente nello studio;

  5. rispettare l’ambiente scolastico ed averne cura in quanto patrimonio della collettività;

  6. utilizzare correttamente le strutture interne ed esterne, i macchinari ed ogni altro supporto didattico messo a disposizione dalla scuola.     

Art. 26 – Criteri di esclusione dalle attività “fuori aula”

  1. Possono essere esclusi da viaggi d’istruzione di più giorni in Italia o all’estero, progetti europei, uscite didattiche e più in generale dalle attività “fuori aula”, quegli studenti che:

  1. siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;

  2. abbiano conseguito un voto di comportamento pari o inferiore a 7/10

  3. abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei Docenti della classe e/o siano stati segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

  1. L’esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri indicati al precedente comma.

TITOLO IV – NORME DI VITA SCOLASTICA DEI DOCENTI

Art. 27 – Norme di servizio

  1. Ogni docente coopererà al buon andamento dell’Istituto seguendo le indicazioni dell’Ufficio di   Dirigenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

  2. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’attività didattica per consentire il puntuale avvio delle lezioni.

  3. In caso di ritardo o assenza, il docente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio del personale, ed in ogni caso prima dell’inizio del proprio orario di servizio, al fine di consentirne l’immediata sostituzione.

  4. Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.

  5. I docenti non dovranno autorizzare le uscite dalle classi per colloqui con rappresentanti degli studenti, con il Dirigente Scolastico, con esterni, durante l’orario di lezione.

  6. Ciascun docente vigilerà che gli allievi non fumino nei locali dell’Istituto e/o nelle aree di pertinenza esterne, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate. Egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale. Ciascun docente vigilerà anche durante l’intervallo di metà mattinata e la pausa pranzo sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando ai collaboratori e  all’Ufficio di Dirigenza  i casi di eventuale indisciplina.

  7. I docenti che svolgono attività didattica nei laboratori e nelle aule speciali dovranno lasciare l’aula dopo l’uscita di tutti gli studenti.

  8. I docenti, qualora si verifichino infortuni o malori agli studenti e alle studentesse durante l’attività scolastica, dovranno tempestivamente attivare i soccorsi, anche attraverso il proprio telefono cellulare, qualora necessario e segnalare l’accaduto alla Segreteria Didattica e al Dirigente o suoi Collaboratori. Tempestivamente dovranno essere informate anche le famiglie. 

  9. Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.

  10. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di vigilanza e sicurezza degli studenti si fa rinvio alla normativa vigente, al C.C.N.L., nonché al “Regolamentazione degli aspetti organizzativi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la vigilanza sugli studenti” deliberata dal Consiglio di Istituto il 06/10/2021.  

Art. 28 – Formazione delle classi

  1. Le classi intermedie sono formate con il criterio del rispetto della continuità didattica. Gli studenti ripetenti vengono inseriti nelle classi in base agli indirizzi richiesti e alle esigenze di un’equa distribuzione fra le sezioni.

  2. Le classi iniziali vengono formate con un’equa distribuzione degli allievi in relazione all’indirizzo di studi scelto, al profitto conseguito nella Scuola Secondaria di Primo Grado e tenendo presenti, quando possibile, eventuali richieste formulate al momento dell’iscrizione.

Art. 29 - Individuazioni e assegnazioni

  1. Nel rispetto del quadro normativo del D.Lgs. 297/94 e del D.Lgs. 165/01, gli insegnanti vengono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico, secondo il principio della continuità didattica, salvo rilevate criticità.

  2. Il Direttore dell’Ufficio Tecnico è il Dirigente Scolastico che designa il Responsabile tra gli ITP in organico. 

TITOLO V – PERSONALE ATA

Art. 30 – Personale ATA

  1. Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

  2. Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.

  3. Presso l’ingresso sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, anche telefonicamente, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.

  4. Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi d’Istituto.

  5. Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico pulito e accogliente.

  6. Tutto il personale è soggetto ad obbligo di vigilanza. 

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 31 – Trattamento dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali, ai sensi e per l’effetto del GDPR- Regolamento UE 2016/679, è informato ai principi del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

  2. L’impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola, siano essi relativi agli studenti che al personale, ad enti esterni se non per gli obblighi di legge.

Art. 32 – Segreto d’ufficio

Tutto il personale è tenuto al segreto d’ufficio, ossia non può dare informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura o notizie relative a fatti e persone delle quali sia venuto a conoscenza in occasione e/o durante il servizio.

Art. 33 – Atti amministrativi

  1. Secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 241/90 sono stati individuati i “Responsabili dei procedimenti amministrativi” con i tempi di definizione degli stessi atti. 

  2. Oltre le procedure ordinarie indicate nella parte III della “Carta dei Servizi”, l’utente, in applicazione della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92, può accedere ai documenti amministrativi secondo le indicazioni richiamate dalle stesse disposizioni.

  3. Si disciplina l’esclusione dall’accesso agli atti secondo i casi previsti dall’Art. 8 del D.P.R. 352/92, garantendo comunque la visione degli atti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici soggettivi.

  4. Il corrispettivo omnicomprensivo per il rilascio di copia dei documenti amministrativi è regolamentato secondo normativa vigente, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio (C.M. 163/93). Capo XI – Tutela della privacy (L. 675/96 – Dlgs 196/2003)

  5. In applicazione delle Leggi sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati personali acquisiti o che verranno acquisiti, sono e saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali nei limiti stabiliti dalle stesse Leggi e Regolamenti in vigore.

  6. Al momento dell’instaurazione del rapporto giuridico, si procede alla prescritta informativa garantendo all’interessato l’uso lecito e corretto dei dati personali precisando la maniera del trattamento, (cartaceo, informatico, verbale e altro) e rendendo nota la facoltà per l’interessato stesso di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003.

  7. L’Amministrazione procederà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ad un’attenta valutazione delle situazioni che possano implicare contemporaneamente possibilità di accesso ai documenti amministrativi, (diritto alla trasparenza) e necessità di garantire la riservatezza personale.

TITOLO VII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 34 – Organo Interno di Garanzia

  1. L’organo interno di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 24/06/98, n. 249 come modificato dal D.P.R. 235/2007 art. 2, è composto dal Dirigente scolastico, un docente, uno studente e un genitore, compresi i membri supplenti, designati in seno al Consiglio di Istituto. La convocazione spetta al Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’organo di garanzia decide  nel termine  di dieci giorni.

  2. Il membro effettivo è sostituito dal membro supplente eletto dai sopra indicati Organi collegiali, in caso di impedimento, assenza o incompatibilità del primo.

  3. L’organo di garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento assenza o incompatibilità, da un suo delegato. 

  4. Il Dirigente Scolastico designa all’interno dei membri un segretario verbalizzante.

Art. 35 – Responsabilità disciplinare, profili e principi generali

  1. Gli studenti sono direttamente responsabili sotto il profilo civile, penale, amministrativo di quanto compiuto in violazione di diritti e disposizioni disciplinari interne all’Istituto, in particolare in relazione ai doveri sanciti dallo “Statuto delle Studentesse e degli studenti”.

  2. La responsabilità disciplinare è personale, le sanzioni hanno carattere temporaneo e proporzionale alle infrazioni. 

  3. La libera espressione di pensiero, opinioni, non può essere sanzionata purché manifestata correttamente e senza ledere l’altrui personalità. 

  4. I provvedimenti relativi alle infrazioni più gravi, come quelli che comportano una formulazione scritta (note disciplinari), concorrono a determinare il voto intermedio o finale di condotta ed il credito scolastico, in relazione alla norma vigente. 

Art. 36 – Comportamenti

Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall’art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, così come modificato dal D.P.R. 134/2025,  i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

  1. ritardi non giustificati;

  2. assenze collettive;

  3. assenze ingiustificate;

  4. disimpegno scolastico;

  5. comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell’attività scolastica in aula e “fuori aula”;

  6. uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati;

  7. comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all’interno della scuola, anche realizzati attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici;

  8. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;

  9. sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell’Istituto;

  10. violazione di sistemi informatici e telematici;

  11. danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto;

  12. non rispetto dell’ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola;

  13. gravi comportamenti con la responsabilità civile e penale per estremi di reato perseguibili d’ufficio o per i quali sono avviati procedimenti penali dall’autorità giudiziaria:

  1. atti contro la pubblica decenza; atti lesivi dell’integrità fisica (percosse, lesioni);

  2. ingiurie, diffamazioni, atti di bullismo e cyberbullismo;

  3. istigazione all’illecito e provocazione di risse;

  4. atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, danneggiamenti);

  5. uso e spaccio di stupefacenti;

  6. numero eccessivo di ammonizioni disciplinari verbalizzate;

  7. falsificazione firme, alterazione e/o furto di documenti ufficiali.

Le infrazioni di cui al presente articolo sono state elencate in modo indicativo, senza alcun ordine di progressiva gravità; per comportamenti non previsti esplicitamente verrà applicato il criterio dell’analogia.

Art. 37 – Accertamento delle infrazioni e finalità educative dei provvedimenti

  1. Le infrazioni per le violazioni di cui all’art. 36 sono accertate dal personale docente, dal personale ATA, dai responsabili dei laboratori, della biblioteca ecc., dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori tramite trascrizione sul registro elettronico.

  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità preventiva ed educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, della legalità, in collaborazione con le famiglie.

  3. Lo scopo educativo deve realizzare anche la riparazione pratica del danno arrecato; ove possibile la sanzione sarà accompagnata o consisterà in attività atte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza.

  4. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto del criterio della proporzionalità, della cumulabilità e della recidiva. 

  5. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nella stessa sede dovranno altresì essere sentiti i docenti e/o le altre persone coinvolte.

  6. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento non può in nessun caso influire sulla valutazione del profitto ma può avere rilevanza ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.

  7. Ogni provvedimento disciplinare, rispettoso della dignità personale dello studente, deve tendere a ristabilire un ambiente scolastico ed un dialogo educativo sereni e costruttivi.

  8. Il Consiglio di classe individua le forme più appropriate di intervento che potranno consistere in:

  • attività a favore della comunità scolastica (pulizia, manutenzione locali interni ed esterni, attività progettuali di cittadinanza attiva)

  • attività in collaborazione con Enti del territorio (Avis, Associazioni umanitarie, ONLUS) a seguito di accordi con le stesse, realizzati da parte dell’Istituto.

  • attività in generale tese al rafforzamento del senso di fiducia, rispetto verso se stessi e verso gli altri. 

  1. Agli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249 e successive modifiche, e che incorrano nei comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o infrazioni disciplinari, come previsto dall’art. 36 del presente regolamento, sono disposte, secondo la gravità della mancanza le seguenti sanzioni:

  • ammonizione verbale;

  • ammonizione scritta nella sezione “annotazioni” del registro elettronico;

  • obbligatorietà ad essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci;

  • richiamo scritto nella sezione “nota disciplinare” del registro elettronico;

  • obbligo di reintegrazione del patrimonio dell’Istituto per equivalente in denaro o in forma specifica;

  • obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico;

  • obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico anche esterno;

  • ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico e riconsegna al genitore;

  • allontanamento dalle lezioni ed intensificazione dell’attività didattica, o percorso educativo anche presso strutture esterne.

Art. 38 Comportamenti e sanzioni 

  1. L’ammonizione verbale è prevista per tutti i comportamenti di cui art. 36 del presente regolamento.

  1. L’ammonizione scritta nella sezione “annotazioni” del registro elettronico è prevista per i comportamenti di cui all’art. 36 commi 1, 2, 3, 4 del presente regolamento.

  2. L’obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci è prevista per i comportamenti di cui all’art. 36 commi 1, 2, 3, 4 del presente regolamento se reiterati o qualora ritenuto necessario.

  3. Il richiamo scritto nella sezione “nota disciplinare” sul registro elettronico è previsto per i comportamenti di cui all’art. 36 commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente regolamento.

  4. L’obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica è previsto per il comportamento di cui art. 36 comma 9 del presente regolamento. 

  1. La reintegrazione del patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non siano individuabili i responsabili.

  1. L’obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico, notificato per iscritto, è previsto per il comportamento di cui art. n. 36 comma 11 del presente regolamento.

    1. La riparazione del danno al patrimonio scolastico si concretizza in una attività che sani il danno causato o in una sanzione pecuniaria, rapportata al valore documentato del danno, qualora sia oggettivamente impossibile sanare altrimenti il danno.

    2. La riparazione del danno causato al patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l’intera comunità studentesca laddove non siano individuabili i responsabili.

  1. L’obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico è previsto per il comportamento di cui art. n. 36 comma 12.

  1. Il ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico è previsto per il gruppo o l’intera comunità studentesca laddove non siano individuabili i responsabili.

  1. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è previsto per il comportamento di cui art. n. 36 comma 6.

    1. Il ritiro e la restituzione ai genitori o esercenti la responsabilità è previsto nei casi di reiterazione o di più gravi violazioni che si concretizzino nel filmare e/o fotografare persone senza averne ricevuto il consenso.

  2. I comportamenti previsti ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art. 36 sono puniti, in considerazione della gravità della violazione della persona o del bene offeso, con le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni;

  2. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.

  1. in caso di allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni la studentessa o lo studente saranno coinvolti in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

  2. in caso di allontanamento dalle lezioni per più di due giorni la studentessa o lo studente saranno coinvolti in attività di cittadinanza solidale anche presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. 

    1. Tali attività, di cui al comma precedente, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa o dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità (L. n. 150 del 1 ottobre 2024 e D.P.R. 134/2025).

  3. In caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti viene disposto l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.  In tale caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e può estendersi fino al termine dell’attività didattica e all’esclusione dallo scrutinio finale.    

  4. Quando l’infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un’ipotesi di reato p.p. dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

  5. Tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento possono comportare l’esclusione da uscite didattiche, da viaggi di istruzione, da stage nelle aziende e più in generale dalle attività “fuori aula”.

  6. Non possono, comunque, essere eletti rappresentanti di classe e/o d’istituto gli studenti ai quali sia stata inflitta la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni, salvo i casi di accertato e comprovato ravvedimento. Ove già eletti, tale sanzione produce l’immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta. Nei casi indicati subentra il primo dei non eletti.

  7. Le sanzioni previste nel presente regolamento di disciplina possono essere irrogate anche per fatti compiuti dagli studenti impegnati nelle attività “fuori aula” : viaggi di istruzione, Formazione scuola lavoro, uscite didattiche, visite aziendali.

Art. 39 – Procedura per l’avvio del procedimento disciplinare

  1. Ove il docente, stante la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dallo studente, ritenga la nota irrogata non sufficiente a sanzionare, presenterà una relazione scritta dettagliata sui fatti accaduti, volta all’apertura del procedimento disciplinare che avverrà non oltre trenta giorni successivi dal deposito della predetta relazione. Tale procedimento potrà concludersi con archiviazione ove i fatti contestati non abbiano la rilevanza disciplinare contestata.

  2. La relazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Dirigenza (DS o Vicepresidenza) tempestivamente in relazione all’accadimento. 

  3. L’avvio della sopradetta procedura può essere promosso autonomamente dalla Dirigenza anche a seguito di semplice segnalazione da parte di altri soggetti operanti all’interno della Scuola.

  4. Il provvedimento disciplinare è la conseguenza dell’accertamento del fatto che costituisce infrazione disciplinare.

  5. Lo studente, contestatogli gli addebiti, deve sempre essere sentito affinché possa esporre le proprie ragioni.

  6. La contestazione viene notificata per iscritto, invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni, mediante comunicazione alla famiglia e all’interessato,  da farsi tempestivamente rispetto all’avvenuto accertamento dell’accadimento. Le giustificazioni scritte e richieste debbono pervenire al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, sottoscritte dai genitori in caso di minori.

  7. Della decisione, (sanzione e sue motivazioni), devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative e le attività deliberate.

  8. In caso di particolari gravità e pericolo, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

  9. La recidività è da considerarsi aggravante, come anche l’aver commesso il fatto nel corso di viaggi istruzione, visite guidate, iniziative in genere che si svolgono al di fuori della scuola e che coinvolgono soggetti-strutture esterni

Art. 40 – Irrogazione delle sanzioni

  1. L’ammonizione verbale di cui al comma 1 dell’art. 38 del presente regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori o dai docenti.

  2. L’ammonizione scritta nella sezione “annotazioni” del registro elettronico di cui al comma 2 dell’art. 38 del presente regolamento è disposta dai docenti, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori,  su proposta di un qualunque soggetto rilevi la mancanza.

  3. L’obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci di cui al comma 3 dell’art. 39 del presente regolamento è disposta dai docenti, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

  4. Il richiamo scritto nella sezione “nota disciplinare” del registro elettronico di cui al comma 4 dell’art. 38 del presente regolamento è disposto dai docenti, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

  5. L’obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica, di cui al comma 5 dell’art. 38 del presente regolamento, è disposto dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

  6. L’obbligo di riparare ai danni, notificato per iscritto, di cui al comma 6 dell’art. 38 del presente regolamento, è disposto dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

  7. L’obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico di cui al comma 7 dell’art. 38 è disposto dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe su proposta e/o segnalazione di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

  8. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico di cui al comma 8 dell’art. 38 è disposto dal docente.

  9. L’allontanamento temporaneo dalle lezioni, fino ad un massimo di giorni quindici, di cui al comma 9 lett. a. dell’art. 38 del presente regolamento, è disposto dal Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le sue componenti,  che dovrà disporre nei confronti dello studente o degli studenti un progetto educativo.

  1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

  2. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe     delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

  3. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

  4. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

  5. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

  1. L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, di cui al comma 9, lett. b. dell’art. 38, è disposto dal Consiglio d’Istituto.

  1. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

  2. Nell’ipotesi al comma precedente, attesa la gravità del fatto commesso, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

  3. L’allontanamento dalle comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, nonché l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o della ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, di cui al comma 12 dell’art. 38, è disposto dal Consiglio d’Istituto.

  1. Nel caso in cui, in pendenza di un procedimento disciplinare, lo studente riceva nulla osta per il cambiamento di scuola, la sanzione non si estingue. L’istituto ricevente provvederà, compatibilmente con il proprio regolamento interno, a dare esecuzione alla sanzione irrogata. 

  2. Le sanzioni disciplinari irrogate sono tempestivamente comunicate, per iscritto o con altro mezzo idoneo, ai genitori o a chi ne fa le veci. 

Art. 41 Bullismo e Cyberbullismo

  1. Ai fini della L. 29.05.2017 n. 71 e della L. 17.05.2024 n. 70, per “bullismo” si intende: “l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”. Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

    1. Tali condotte hanno rilevanza disciplinare e sono sanzionabili, secondo la gravità degli atti compiuti, ai sensi del Regolamento di disciplina (artt. 34 e ss. del presente Regolamento d’Istituto).

    2. L’aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell’azione compiuta sempre e comunque nei modi e con le sanzioni previste da questo Regolamento secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei. Restano confermate tuttavia le azioni di formazione e prevenzione che sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell’ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).

  2. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, che venga a conoscenza di fatti di Bullismo e/o Cyberbullismo applicherà il ‘Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo’.

Art. 42 – Voto di comportamento 

  1. Tutte le sanzioni erogate incidono sul voto di comportamento. 

  2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. 

  3. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

  4. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

  5. Le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari o inferiore a sette decimi non potranno partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, progetti Erasmus, progetti e soggiorni all’estero o fuori sede.

Art. 43 – Impugnazioni

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia interno alla Scuola.  Tale Organo verrà convocato dal Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla data di ricezione del sopraddetto ricorso e deciderà nel termine di ulteriori dieci giorni dalla sua convocazione. 

  2. L’impugnazione non sospende l’efficacia esecutiva della sanzione disciplinare, salvo il caso in cui appaia palesemente immotivata.

  3. L’Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti e delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possano insorgere in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento interno di disciplina. 

  4. Possono essere impugnate con reclamo le pronunce rese in primo grado dall’Organo di Garanzia Interno presso quello regionale.

TITOLO VIII – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 44 – Patto Educativo di Corresponsabilità

  1. Nel rispetto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998 e della L. 29.05.2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, del DPR N. 134 del 08/08/2025 ed in conformità del Regolamento interno, la Scuola ha elaborato il Patto Educativo di Corresponsabilità che rappresenta un’alleanza educativa ove sono definiti in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri presenti nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

  2. Con la sottoscrizione del Patto Educativo i firmatari si assumono precise responsabilità anche in conformità con la normativa vigente.

  3. L’elaborazione e/o la modifica del Patto Educativo di corresponsabilità è di competenza del Consiglio di Istituto, sentito il parere e/o acquisite proposte della Commissione Regolamento e del Collegio Docenti.

  4. Nel Patto è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché' di altre forme di dipendenza.

  5. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

  6. La Scuola attiva nel rispetto del D.P.R. n. 235/2007 le procedure più opportune volte alla condivisione e sottoscrizione del Patto Educativo. A tal fine la Scuola nella persona del Dirigente organizza incontri con le famiglie e gli studenti.

TITOLO IX – PUBBLICITA’ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 45 – Pubblicità 

Copia del presente regolamento viene pubblicata al sito della scuola all’indirizzo https://www.iismerlonimiliani.it nella sezione REGOLAMENTI. 

Art. 46 – Efficacia del Regolamento

Al termine del primo anno scolastico sarà sottoposto a verifica di valutazione, per eventuali integrazioni o modifiche, da parte del richiamato organo Istituzionale.

Art. 47 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati

Appendice_1_Regolamento_cellulari.pdf

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